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STATUTO DELLA FONDAZIONE ETS
ISTITUTO LIGURE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA “RAIMONDO RICCI”
PREAMBOLO
L’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci“ fondato nel dopoguerra per impulso di Luciano Bolis, medaglia d’argento al V.M., e altri protagonisti della lotta di Liberazione genovese e ligure, svolge la propria attività in continuità con la sua missione istitutiva di preservazione e attualizzazione dei valori della Resistenza e della Costituzione della Repubblica. Ispira altresì il proprio impegno ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’O.N.U. e della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea.
ART 1 – Costituzione- Denominazione- Disciplina
1.È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci” che assume la forma giuridica di fondazione.
2.In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3.La fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Finalità e Attività
1.La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017:f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In particolare l’Istituto svolge un’attività volta ad assicurare al patrimonio storico della Nazione la più completa ed ordinata documentazione del Movimento di Liberazione, a partire dalle origini del fascismo sino alla Liberazione e periodo successivo, e di promuoverne lo studio e la conoscenza nel quadro dell’intera storia del Novecento. In questo contesto un particolare rilievo assume il lavoro di ricerca storica e l’impegno culturale tesi a tenere vivi i valori della Costituzione repubblicana e il “progetto europeista” dei padri fondatori dell’Unione Europea, quale orizzonte della democrazia sovranazionale che nasce dalla coscienza delle tragedie provocate dai ciechi nazionalismi e dai totalitarismi del secolo scorso.
Sono pertanto suoi compiti:
per quanto riguarda in modo particolare la Liguria raccogliere ed ordinare tutti i documenti e i cimeli che interessano la storia della Resistenza e le pubblicazioni, comunicazioni etc. ovunque apparse o che appariranno al riguardo; raccogliere testimonianze dei partecipi alla lotta, promuovere inchieste presso privati ed enti; accertare dati storici sull’attività militare, politica, economica e sociale di quel
periodo;
gestire e organizzare un archivio e una biblioteca specializzata in modo tale da consentirne la regolamentata consultazione da parte dei Soci, degli studiosi e di privati cittadini;
promuovere, patrocinare iniziative e manifestazioni culturali anche d’intesa con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli ideali e agli scopi dell’Istituto; editare monografie riguardanti gli argomenti rispondenti alle finalità dell’ILSREC, studi sistematici e pubblicazioni periodiche e non periodiche di carattere storico, promuovere all’uopo anche l’assegnazione di borse di studio per studenti e ricercatori;
svolgere attività didattica e formativa in relazione all’intera storia contemporanea, con particolare riguardo alle vicende del fascismo e della Resistenza, anche in collaborazione con le Autorità scolastiche;
coordinare a livello regionale le attività degli Istituti liguri della Resistenza che godono della loro autonomia statutaria, finanziaria ed organizzativa. Il coordinamento è svolto dal Presidente dell’ILSREC di concerto con i Presidenti degli Istituti della Liguria.
pubblicare le proprie riviste e altre pubblicazioni per la divulgazione della sua attività di ricerca storiografica, di promozione didattica, di confronto e dibattito culturale.
2.Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
3.L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017
ART. 3 – Attività diverse
1.La fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
1.La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs.117/2017.
2.Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3.È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
Art. 5 – Patrimonio
1.Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
a.conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all’incremento del patrimonio;
b.beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del patrimonio;
c.lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
d.parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e.contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
f.avanzi di amministrazione
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs 117/2017.
3.Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Articolo 6 – Membri della Fondazione
1.I membri della Fondazione si dividono in:
Fondatori Istituzionali;
Promotori Privati;
Partecipanti.
2.Sono Fondatori Istituzionali Il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova; i Fondatori, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, supportano la Fondazione e le sue attività anche mediante convenzioni, accordi, patrocini anche a carattere economico;
3.Sono Promotori Privati i seguenti soggetti:
◦Giacomo Ronzitti
◦Giancarlo Piombino
◦Maria Elisabetta Tonizzi
◦Giovanni Battista Varnier
◦Andrea Burlando
◦Alberto Ghio
◦Carlo Rognoni
◦Franco Gimelli
◦Marco Peschiera
◦Luciano Precisano
◦Guido Levi
◦Giovanni Battista Raggi
I Promotori Privati sono coloro che con la propria iniziativa e volontà hanno permesso la costituzione della Fondazione, in accordo e collaborazione con i Fondatori Istituzionali. Lo status di Promotore Privato ha carattere meramente di memoria storica e non attribuisce alcun ulteriore diritto. I Promotori Privati che vogliano continuare la propria azione all’interno e a favore della Fondazione possono divenire di diritto, laddove lo abbiano richiedano al momento della fondazione, Partecipanti.
4.Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell’Organo di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. L’ Organo di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza di pronunci l’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
5.Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti e i Fondatori che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
6.I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Articolo 7 – Organi sociali
1.Sono organi della fondazione:
Organo di Amministrazione
Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti
Organo di controllo
Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2.Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
ART. 8 – Organo di amministrazione
1.L’organo di amministrazione è composto da un numero di membri pari a undici nominati dall’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti come segue:
in numero di 2 nominati dai Fondatori in ragione di uno per ogni ente
in numero di 9 nominati dai Partecipanti
Si applica l’articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
2.L’organo di amministrazione governa l’ente
3.L’organo di amministrazione è validamente costituito in presenza o in audiovideoconferenza quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4.L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5.La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni , salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6.L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
7.L’Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
elegge, al suo interno, uno o più vicepresidenti;
attribuisce ai suoi membri eventuali deleghe operative e/o funzionali
nomina gli organi tecnici eventualmente previsti dagli organigrammi e funzionigrammi della Fondazione
amministra la fondazione;
predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
Redige e approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione
8.Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9.I componenti dell’Organo di Amministrazione svolgono il proprio incarico a titolo gratuito.
ART. 9 – Il Presidente
1.Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell’Organo di amministrazione, è eletto dall’Assemblea dei Fondatori e Promotori al momento della nomina dell’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti nominati. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
2.L’Assemblea dei Fondatori e Promotori può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti su proposta motivata dell’Organo di Amministrazione, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3.Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la
necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
4.Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10- Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti
1.L’Assemblea è costituita da tutti i Fondatori e Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno in presenza o in audiovideoconferenza.
2.L’Assemblea:
nomina i componenti dell’Organo di Amministrazione;
nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti dell’Organo di Amministrazione nominati;
formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
delibera con voto vincolante sulle modifiche allo Statuto proposte dall’Organo di Amministrazione
3.L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
4.L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
5.Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
6.L’Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
7.In seconda convocazione L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
8.Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9.Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.
ART. 11- Organo di controllo
1.L’organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2.L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
3.L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 12 – Organo di Revisione legale dei conti
1.E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31l D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al
precedente articolo.
ART. 13 – Bilancio d’esercizio
1.L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2.I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3.Il bilancio è predisposto e approvato dall’organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4.L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 14 – Bilancio sociale
1.Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 15 – Libri sociali obbligatori
1.La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 16 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1.In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 17 – Statuto
1.La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2.L’organo amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 18- Disposizioni finali
1.Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
REGOLAMENTO ARCHIVIO
L’accesso all’Archivio dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” e la fruizione dei servizi di consultazione, riproduzione e prestito implicano l’osservazione delle norme previste dal presente Regolamento, finalizzate alla tutela del patrimonio documentario e a una corretto utilizzo dei servizi stessi.
Art. 1
Natura e finalità dell’ILSREC
L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” (ILSREC), nato nel 1947 dall’Ufficio stralcio del Cln regionale della Liguria, inaugurato nel 1948 e formalmente costituitosi, con atto notarile, nel 1950 come “Istituto storico della Resistenza in Liguria”, si impegna nella raccolta, sistemazione e catalogazione di documentazione e nella promozione dello studio e
della conoscenza della storia del Novecento.
Sono pertanto suoi compiti:
a) raccogliere ed ordinare tutti i documenti e i cimeli che interessano la storia della Resistenza e le pubblicazioni, comunicazioni etc., per quanto riguarda in modo particolare la Liguria, ovunque apparse o che appariranno al riguardo; raccogliere testimonianze dei partecipanti
alla lotta, promuovere inchieste presso privati ed enti; accertare dati storici sull’attività militare, politica, economica e sociale di quel periodo;
b) gestire e organizzare un archivio e una biblioteca specializzati, in modo tale da consentirne la regolamentata consultazione da parte dei Soci, degli studiosi e di privati cittadini;
c) promuovere e patrocinare iniziative e manifestazioni culturali, anche d’intesa con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli ideali e agli scopi dell’Istituto; editare monografie riguardanti gli argomenti rispondenti alle finalità dell’ILSREC, studi sistematici e pubblicazioni periodiche e non periodiche di carattere storico, promuovere all’uopo anche l’assegnazione di borse di studio per studenti e ricercatori;
d) svolgere attività didattica e formativa in relazione all’intera storia contemporanea, con particolare riguardo alle vicende del fascismo e della Resistenza, anche in collaborazione con le Autorità scolastiche;
e) coordinare a livello regionale le attività degli Istituti liguri della Resistenza che godono della loro autonomia statutaria, finanziaria ed organizzativa. Il coordinamento è svolto dal Presidente dell’ILSREC di concerto con i Presidenti degli Istituti della Liguria;
f) pubblicare le proprie riviste e altre pubblicazioni per la divulgazione della sua attività di ricerca storiografica, di promozione didattica, di confronto e dibattito culturale.
Art. 2
Consultazione
2.1 Criteri e modalità di accesso
I. Per essere ammessi alla consultazione dell’Archivio ILSREC, l’utente deve compilare la domanda di ammissione su apposito Modulo e presentarla, unitamente a un proprio documento di identità valido, al personale. La domanda dovrà essere aggiornata nel caso
intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato nella stessa.
II. Sono ammessi alla consultazione dell’Archivio ILSREC studiosi e ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. I minori possono accedere, previa autorizzazione, purché accompagnati da un adulto garante.
III. L’accesso alla consultazione dell’Archivio ILSREC è consentito, esclusivamente su appuntamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, al mattino. Tempi e modalità delle stesse saranno concordati con l’utente, compatibilmente con l’attività e in base alla disponibilità del personale dell’Istituto. Qualora sopraggiunte esigenze legate all’attività dell’Istituto rendessero necessario il differimento di un appuntamento fissato con l’utenza, sarà cura dell’Istituto concordare una data successiva. Per ragioni organizzative le richieste di consultazione devono pervenire, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima.
IV. Per accedere al servizio di consultazione è necessario:
– firmare il Registro giornaliero delle presenze;
– compilare l’apposito Modulo di Richiesta da consegnarsi dal personale.
V. Non possono essere introdotte nella Sala di consultazione cartelle, borse, contenitori e
custodie di qualsiasi genere che dovranno essere depositati negli appositi spazi per la
custodia.
VI. L’ILSREC si riserva, comunque, ogni decisione sull’accoglimento delle richieste di
consultazione del materiale archivistico e bibliotecario.
2.2 Disposizioni generali
I. L’utente ammesso alla consultazione prende posto al tavolo che gli viene assegnato dal personale nella Sala predisposta alla consultazione.
II. La ricerca dei documenti è effettuata dal personale, tramite l’interrogazione dei cataloghi informatizzati e database.
III. Non è consentito, per nessun motivo, uscire dalla Sala studio portando con sé materiale dell’Archivio.
IV. Non è consentito introdurre nella Sala studio pennarelli, materiali coloranti, cibi, bevande e qualsiasi genere di oggetti e sostanze atte a causare il danneggiamento del materiale archivistico.
V. Effettuare riproduzioni dei documenti senza la preventiva autorizzazione del personale.
VI. Al fine di garantire il silenzio in Sala non è permesso l’uso di telefoni cellulari per conversazioni.
VII. Il personale sarà disponibile a fornire all’utenza assistenza e indicazioni entro i limiti di disponibilità imposti dall’adempimento dell’attività dell’Istituto.
VIII. Il mancato rispetto delle norme enunciate nel presente Regolamento, eventuali danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e sottrazioni di materiale costituiscono motivo di esclusione dall’accesso alla consultazione dell’Archivio e della Biblioteca ILSREC, oltre che denunciati all’Autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali.
2.3 Norme per la consultazione
I. Possono essere richiesti non più di tre faldoni per ogni sessione di consultazione.
II. All’utente è consegnato non più di un faldone d’archivio per ogni prelievo.
III. È rigorosamente vietato apporre, in ogni parte del materiale archivistico, scritte, sottolineature, note, evidenziature, pieghe, effettuare cancellature e compiere qualsiasi altra azione atta a causarne l’alterazione e il deterioramento.
IV. L’utente deve rigorosamente mantenere la posizione originaria dei documenti all’interno dei fascicoli, buste e raccoglitori, in assenza o in presenza di numerazione e in qualsiasi posizione esse si trovino, segnalando eventualmente al personale le anomalie riscontrate.
V. La riproduzione di documenti è consentita previa compilazione di un apposito Modulo di Richiesta e autorizzazione del personale e si effettua in base alle norme previste dal presente Regolamento [Art. 3].
VI. Al termine della consultazione i documenti devono essere riordinati e riposti con la massima cura nei fascicoli, buste e contenitori dai quali sono stati estratti e riconsegnati al personale.
2.4 Consultabilità dei documenti
I documenti conservati nell’Archivio sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato, di quelli contenenti dati sensibili (D.Leg. 196/2003 – Codice in materia di gestione dei dati personali e D.Leg. 42/2004 – Codice dei Beni culturali e del paesaggio), dei fondi in corso di riordinamento e inventariazione, delle unità archivistiche in cattivo stato di conservazione e/o in attesa di restauro.
Art. 3
Riproduzione di documenti
I. Il materiale d’Archivio può essere riprodotto previa compilazione di un apposito Modulo di Richiesta e concessione dell’autorizzazione da parte del personale.
II. La riproduzione può essere negata o limitata per motivate esigenze di conservazione e tutela del documento oggetto della richiesta, in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei diritti d’autore, delle norme vigenti per la tutela della privacy o per altri vincoli ai quali il bene potrebbe essere sottoposto.
III. Non possono essere oggetto di riproduzione intere serie archivistiche o singole unità deteriorate o deteriorabili.
IV. Le pubblicazioni conservate nei fondi archivistici possono essere riprodotte esclusivamente per uso personale ed entro il limite massimo del 15%, escluse le pagine pubblicitarie, ai sensi della Legge 633/41 per la tutela dei diritti d’autore.
V. Le riproduzioni di documenti su supporto informatico o cartaceo sono concesse ad uso strettamente personale, non possono pertanto essere duplicate, divulgate o utilizzate per fini di lucro.
VI. In caso di riproduzioni a scopo di pubblicazione, si rimanda alle disposizioni sancite dal presente Regolamento [Art. 4].
VII. Le riproduzioni possono essere utilizzate esclusivamente per la finalità dichiarata nella richiesta e per la quale è stata concessa l’autorizzazione.
VIII. È esclusa la cessione a terzi del diritto d’uso delle riproduzioni.
IX. Le riproduzioni non possono essere in alcun modo alterate.
X. Il richiedente si impegna a sollevare l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea da qualsiasi forma di responsabilità derivante dall’uso improprio delle riproduzioni
XI. La riproduzione può essere effettuata con fotocamera e altri mezzi di fotoriproduzione di proprietà dell’utente, previa richiesta e autorizzazione del personale.
XII. Compete al personale responsabile valutare se il tipo di riproduzione sia compatibile con la natura e le condizioni dei documenti.
XIII. I documenti dei quali si richiede la riproduzione devono essere individuati e indicati dall’utente mediante opportuni riferimenti, in modo da non alterare l’ordine originario dei documenti.
XIV. Le spese sostenute per l’erogazione del servizio di fotocopiatura e fotoriproduzione sono a carico dell’utente.
Art. 4
Pubblicazione di documenti
I. I soggetti autorizzati alla riproduzione che intendono utilizzare materiale d’Archivio per pubblicazioni a stampa o sul web, tesi di laurea e di dottorato, relazioni di convegni e seminari, filmati tv o altre videoproduzioni e qualsiasi altro tipo di elaborato oggetto di pubblicazione e divulgazione, sono tenuti alla compilazione di un apposito Modulo di Richiesta.
II. Per la pubblicazione di documenti soggetti alla normativa sulla tutela dei diritti d’autore, la concessione dell’autorizzazione da parte dell’Istituto sarà subordinata alla concessione dell’autorizzazione da parte del titolare dei diritti.
III. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione il richiedente deve impegnarsi a:
– attenersi alle disposizioni sui diritti d’autore e alla normativa per la tutela della
privacy;
– non duplicare, divulgare o utilizzate le riproduzioni per fini di lucro;
– non cederne l’utilizzo a terzi;
– limitarne l’utilizzo esclusivamente alla finalità dichiarata nella richiesta per la quale è stata concessa l’autorizzazione;
– non alterare in alcun modo le riproduzioni;
– sollevare l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea da qualsiasi forma di responsabilità derivante dall’uso improprio delle riproduzioni;
– citare nella pubblicazione la fonte archivistica con le modalità indicate nel presente Regolamento [Art. 5];
– donare all’ILSREC una copia della pubblicazione che verrà depositata nella Biblioteca dell’Istituto.
Art. 5
Citazione archivistica
I. I soggetti che intendono utilizzare i documenti dell’Archivio ILSREC per pubblicazioni sono tenuti a citare la fonte archivistica, indicando con esattezza il fondo, il numero della busta, il numero del fascicolo. Tale disposizione ha il fine di consentire la reperibilità dei documenti
citati nell’opera, favorendo eventuali ulteriori studi da parte di altri ricercatori e garantendo la trasparenza e il rigore scientifico.
Per ogni particolare situazione non prevista dalle presenti norme si rimette alle normative vigenti in materia di tutela dei beni archivistici e librari.
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Il Comitato di Presidenza dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” ha facoltà di emanare ogni altra norma volta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio archivistico e librario in esso conservato e al mantenimento dell’ordine e della qualità del servizio, stabilendo integrazioni e modifiche al presente Regolamento organizzativo in coerenza con lo spirito e la lettera dello Statuto.
Genova, 24 settembre 2021