ILSREC
ISTITUTO LIGURE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA CONTEMPORANEA
VIA DEL SEMINARIO 16 ● 16121 GENOVA ● TEL. 010 5576091 – 010 5955031 – FAX 010 5953126
ilsrec@ilsrec.it
REGOLAMENTO
BIBLIOTECA “Giorgio Gimelli”
L’accesso alla Biblioteca dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Giorgio Gimelli” e la fruizione dei servizi di consultazione, riproduzione e prestito implicano l’osservazione delle norme previste dal presente Regolamento, finalizzate alla tutela del patrimonio documentario e a una corretto utilizzo dei servizi stessi.
Art. 1
- Natura e finalità dell’ILSREC
L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (ILSREC), nato nel 1947 dall’Ufficio stralcio del Cln regionale della Liguria, inaugurato nel 1948 e formalmente costituitosi nel 1950, con atto notarile, come “Istituto storico della Resistenza in Liguria” (ISRL), si impegna nella raccolta, sistemazione e catalogazione di documentazione e nella promozione dello studio e della conoscenza della storia del Novecento.
Da Statuto (Art. 3) sono pertanto suoi compiti:
- raccogliere ed ordinare tutti i documenti e i cimeli che interessano la storia della Resistenza e le pubblicazioni, comunicazioni etc.., per quanto riguarda in modo particolare la Liguria, ovunque apparse o che appariranno al riguardo; raccogliere testimonianze dei partecipanti alla lotta, promuovere inchieste presso privati ed enti; accertare dati storici sull’attività militare, politica, economica e sociale di quel periodo;
- gestire e organizzare un archivio e una biblioteca specializzati, in modo tale da consentirne la regolamentata consultazione da parte dei Soci, degli studiosi e di privati cittadini;
- promuovere e patrocinare iniziative e manifestazioni culturali, anche d’intesa con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli ideali e agli scopi dell’Istituto; editare monografie riguardanti gli argomenti rispondenti alle finalità dell’ILSREC, studi sistematici e pubblicazioni periodiche e non periodiche di carattere storico, promuovere all’uopo anche l’assegnazione di borse di studio per studenti e ricercatori;
- svolgere attività didattica e formativa in relazione all’intera storia contemporanea, con particolare riguardo alle vicende del fascismo e della Resistenza, anche in collaborazione con le Autorità scolastiche;
- coordinare a livello regionale le attività degli Istituti liguri della Resistenza che godono della loro autonomia statutaria, finanziaria ed organizzativa. Il coordinamento è svolto dal Presidente dell’ILSREC di concerto con i Presidenti degli Istituti della Liguria;
- f) pubblicare le proprie riviste e altre pubblicazioni per la divulgazione della sua attività di ricerca storiografica, di promozione didattica, di confronto e dibattito culturale.
Art. 2
- Consultazione
2.1 Criteri e modalità di accesso
- Per usufruire dei servizi della Biblioteca l’utente deve compilare la domanda di ammissione su apposito modulo e presentarla, unitamente a un proprio documento di identità valido, al personale. La domanda dovrà essere aggiornata nel caso intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato nella stessa.
- Sono ammessi alla consultazione della Biblioteca ILSREC studiosi e ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. I minori possono accedere, previa autorizzazione, purché accompagnati da un adulto garante.
- L’accesso alla consultazione della Biblioteca è consentito, esclusivamente su appuntamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Qualora sopraggiunte esigenze legate all’attività dell’Istituto rendessero necessario il differimento di un appuntamento fissato con l’utenza, sarà cura dell’Istituto concordare una successiva data.
- Per accedere al servizio di consultazione è necessario:
- firmare il Registro giornaliero delle presenze;
- compilare l’apposito Modulo di Richiesta consegnato dal personale.
- Non possono essere introdotte nella Sala di consultazione cartelle, borse, contenitori e custodie di qualsiasi genere che dovranno essere depositati negli appositi spazi per la custodia.
2.2 Disposizioni generali
- L’utente ammesso alla consultazione prende posto al tavolo che gli viene assegnato dal personale nella Sala predisposta alla consultazione.
- La ricerca delle opere è effettuata dal personale, tramite l’interrogazione dei cataloghi informatizzati e database.
- Non è consentito, per nessun motivo, uscire dalla Sala studio portando con sé materiale della Biblioteca.
- Non è consentito introdurre nella Sala studio pennarelli, materiali coloranti, cibi, bevande e qualsiasi genere di oggetti e sostanze atte a causare il danneggiamento del materiale archivistico.
- Effettuare riproduzioni dei documenti senza la preventiva autorizzazione del personale.
- Al fine di garantire il silenzio in Sala non è permesso l’uso di telefoni cellulari per conversazioni.
- Il personale sarà disponibile a fornire all’utenza assistenza e indicazioni entro i limiti di disponibilità imposti dall’adempimento dell’attività dell’Istituto.
- Il mancato rispetto delle norme enunciate nel presente Regolamento, eventuali danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e sottrazioni di materiale costituiscono motivo di esclusione dall’accesso alla consultazione dell’Archivio e della Biblioteca ILSREC, oltre che denunciati all’Autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali.
2.3 Norme per la consultazione
- E’ consentita la richiesta di un massimo di tre opere per ogni sessione di consultazione.
- È rigorosamente vietato apporre, in ogni parte delle opere, scritte, sottolineature, note, evidenziature, pieghe, effettuare cancellature e compiere qualsiasi altra azione atta a causarne l’alterazione e il deterioramento.
- Non è possibile fotoriprodurre il materiale senza autorizzazione.
- La riproduzione di documenti è consentita previa compilazione di un apposito Modulo di Richiesta e autorizzazione del personale e si effettua in base alle norme previste dal presente Regolamento [Art. 3].
- Al termine della consultazione le opere devono essere riconsegnate al personale.
- È disponibile il servizio di prestito, limitatamente alle opere per le quali esso è previsto [Art. 4]
Art. 3
- Riproduzioni
- Le opere possono essere riprodotte previa compilazione di un apposito Modulo di Richiesta e concessione dell’autorizzazione da parte del personale.
- La riproduzione può essere negata o limitata per motivate esigenze di conservazione e tutela del documento oggetto della richiesta.
- Le opere possono essere riprodotte esclusivamente per uso personale ed entro il limite massimo del 15%, escluse le eventuali pagine pubblicitarie, ai sensi della Legge 633/41 per la tutela dei diritti d’autore.
- Le riproduzioni di documenti su supporto informatico o cartaceo sono concesse ad uso strettamente personale, non possono pertanto essere duplicate, divulgate o utilizzate per fini di lucro.
- Le riproduzioni possono essere utilizzate esclusivamente per la finalità dichiarata nella richiesta e per la quale è stata concessa l’autorizzazione.
- È esclusa la cessione a terzi del diritto d’uso delle riproduzioni.
- Le riproduzioni non possono essere in alcun modo alterate.
- Il richiedente si impegna a sollevare l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea da qualsiasi forma di responsabilità derivante dall’uso improprio delle riproduzioni
- La riproduzione può essere effettuata con fotocamera e altri mezzi di fotoriproduzione di proprietà dell’utente, previa richiesta e autorizzazione concessa dal personale.
- Sarà cura del personale responsabile valutare se il tipo di riproduzione sia compatibile con la natura e le condizioni del materiale.
- Le spese sostenute per l’erogazione del servizio di fotocopiatura sono a carico dell’utente.
Art. 4
- Servizio prestito
4.1 Disposizioni generali
- Sono ammessi al prestito gli utenti di età superiore ai diciotto anni.
- Per l’iscrizione al prestito è necessario presentare un documento di identità e compilare una apposita Scheda di Registrazione.
- Per accedere al prestito è necessario compilare un Modulo di Richiesta consegnato dal personale.
- Compete all’ILSREC stabilire quali opere siano ammesse al prestito e valutare per quali effettuare la richiesta del servizio di prestito interbibliotecario.
4.2 Prestito bibliotecario
- Il prestito a domicilio dura sette giorni.
- È possibile richiedere il prestito di massimo tre volumi.
- Le opere concesse in prestito devono essere trattate con la massima cura e restituite nelle condizioni nelle quali sono state prelevate dalla Biblioteca.
- In caso di smarrimento o danneggiamento, l’utente è tenuto a fornire una copia dell’opera smarrita o danneggiata o a rifonderne il valore commerciale.
- Per la restituzione è necessario attenersi alla scadenza indicata nel Modulo di Richiesta.
- Il mancato rispetto delle norme previste per il servizio di prestito bibliotecario e interbibliotecario costituiscono motivo di esclusione dall’accesso al servizio.
4.3 Prestito interbibliotecario
- La durata del prestito interbibliotecario è stabilita dalla biblioteca mittente.
- La biblioteca ricevente, quale garante del corretto utilizzo e della restituzione del materiale, potrà valutare eventuali restrizioni.
- Il prestito a domicilio delle opere volume oggetto di prestito interbibliotecario potrà avvenire, nei tempi concordati con la biblioteca ricevente, al fine di garantire la restituzione tramite spedizione entro i termini stabiliti, salvo richiesta della Biblioteca mittente di consentirne la consultazione esclusivamente nei locali della Biblioteca ricevente.
- Le opere concesse in prestito devono essere trattate con la massima cura e restituite nelle condizioni nelle quali sono state prelevate dalla Biblioteca.
- In caso di smarrimento o danneggiamento, l’utente è tenuto a fornire una copia dell’opera smarrita o danneggiata o a rifonderne il valore commerciale.
- Per la restituzione è necessario attenersi alla scadenza indicata nel Modulo di Richiesta.
- Il mancato rispetto delle norme previste per il servizio di prestito bibliotecario e interbibliotecario costituiscono motivo di esclusione dall’accesso al servizio.
Per ogni particolare situazione non prevista dalle presenti norme si rimette alle normative vigenti in materia di tutela dei beni archivistici e librari.
*********°°
Il Consiglio Generale dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ha facoltà di emanare ogni altra norma volta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio archivistico e librario in esso conservato e al mantenimento dell’ordine e della qualità del servizio, stabilendo integrazioni e modifiche al presente Regolamento organizzativo in coerenza con lo spirito e la lettera dello Statuto.
ILSREC
istituto ligure
per la storia della resistenza
e dell’età contemporanea