Modalità di consultazione Biblioteca

ILSREC

ISTITUTO LIGURE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA CONTEMPORANEA

VIA DEL SEMINARIO 16  ●  16121 GENOVA ● TEL. 010 5576091 –  010 5955031  –   FAX  010 5953126

ilsrec@ilsrec.it

REGOLAMENTO

BIBLIOTECA “Giorgio Gimelli”

L’accesso alla Biblioteca dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Giorgio Gimelli” e la fruizione dei servizi di consultazione, riproduzione e prestito implicano l’osservazione delle norme previste dal presente Regolamento, finalizzate alla tutela del patrimonio documentario e a una corretto utilizzo dei servizi stessi.

 

Art. 1

  1. Natura e finalità dell’ILSREC

L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (ILSREC), nato nel 1947 dall’Ufficio stralcio del Cln regionale della Liguria, inaugurato nel 1948 e formalmente costituitosi nel 1950, con atto notarile, come “Istituto storico della Resistenza in Liguria” (ISRL), si impegna nella raccolta, sistemazione e catalogazione di documentazione e nella promozione dello studio e della conoscenza della storia del Novecento.

Da Statuto (Art. 3) sono pertanto suoi compiti:

  1. raccogliere ed ordinare tutti i documenti e i cimeli che interessano la storia della Resistenza e le pubblicazioni, comunicazioni etc.., per quanto riguarda in modo particolare la Liguria, ovunque apparse o che appariranno al riguardo; raccogliere testimonianze dei partecipanti alla lotta, promuovere inchieste presso privati ed enti; accertare dati storici sull’attività militare, politica, economica e sociale di quel periodo;
  2. gestire e organizzare un archivio e una biblioteca specializzati, in modo tale da consentirne la regolamentata consultazione da parte dei Soci, degli studiosi e di privati cittadini;
  3. promuovere e patrocinare iniziative e manifestazioni culturali, anche d’intesa con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli ideali e agli scopi dell’Istituto; editare monografie riguardanti gli argomenti rispondenti alle finalità dell’ILSREC, studi sistematici e pubblicazioni periodiche e non periodiche di carattere storico, promuovere all’uopo anche l’assegnazione di borse di studio per studenti e ricercatori;
  4. svolgere attività didattica e formativa in relazione all’intera storia contemporanea, con particolare riguardo alle vicende del fascismo e della Resistenza, anche in collaborazione con le Autorità scolastiche;
  5. coordinare a livello regionale le attività degli Istituti liguri della Resistenza che godono della loro autonomia statutaria, finanziaria ed organizzativa. Il coordinamento è svolto dal Presidente dell’ILSREC di concerto con i Presidenti degli Istituti della Liguria;
  6. f) pubblicare le proprie riviste e altre pubblicazioni per la divulgazione della sua attività di ricerca storiografica, di promozione didattica, di confronto e dibattito culturale.

 

 

Art. 2

  1. Consultazione

 

2.1 Criteri e modalità di accesso

 

  1. Per usufruire dei servizi della Biblioteca l’utente deve compilare la domanda di ammissione su apposito modulo e presentarla, unitamente a un proprio documento di identità valido, al personale. La domanda dovrà essere aggiornata nel caso intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato nella stessa.
  2. Sono ammessi alla consultazione della Biblioteca ILSREC studiosi e ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. I minori possono accedere, previa autorizzazione, purché accompagnati da un adulto garante.
  • L’accesso alla consultazione della Biblioteca è consentito, esclusivamente su appuntamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Qualora sopraggiunte esigenze legate all’attività dell’Istituto rendessero necessario il differimento di un appuntamento fissato con l’utenza, sarà cura dell’Istituto concordare una successiva data.
  1. Per accedere al servizio di consultazione è necessario:
  • firmare il Registro giornaliero delle presenze;
  • compilare l’apposito Modulo di Richiesta consegnato dal personale.
  1. Non possono essere introdotte nella Sala di consultazione cartelle, borse, contenitori e custodie di qualsiasi genere che dovranno essere depositati negli appositi spazi per la custodia.

 

 

2.2 Disposizioni generali

                                   

  1. L’utente ammesso alla consultazione prende posto al tavolo che gli viene assegnato dal personale nella Sala predisposta alla consultazione.
  2. La ricerca delle opere è effettuata dal personale, tramite l’interrogazione dei cataloghi informatizzati e database.
  • Non è consentito, per nessun motivo, uscire dalla Sala studio portando con sé materiale della Biblioteca.
  1. Non è consentito introdurre nella Sala studio pennarelli, materiali coloranti, cibi, bevande e qualsiasi genere di oggetti e sostanze atte a causare il danneggiamento del materiale archivistico.
  2. Effettuare riproduzioni dei documenti senza la preventiva autorizzazione del personale.
  3. Al fine di garantire il silenzio in Sala non è permesso l’uso di telefoni cellulari per conversazioni.
  • Il personale sarà disponibile a fornire all’utenza assistenza e indicazioni entro i limiti di disponibilità imposti dall’adempimento dell’attività dell’Istituto.
  • Il mancato rispetto delle norme enunciate nel presente Regolamento, eventuali danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e sottrazioni di materiale costituiscono motivo di esclusione dall’accesso alla consultazione dell’Archivio e della Biblioteca ILSREC, oltre che denunciati all’Autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali.

 

2.3 Norme per la consultazione

 

  1. E’ consentita la richiesta di un massimo di tre opere per ogni sessione di consultazione.
  2. È rigorosamente vietato apporre, in ogni parte delle opere, scritte, sottolineature, note, evidenziature, pieghe, effettuare cancellature e compiere qualsiasi altra azione atta a causarne l’alterazione e il deterioramento.
  3. Non è possibile fotoriprodurre il materiale senza autorizzazione.
  4. La riproduzione di documenti è consentita previa compilazione di un apposito Modulo di Richiesta e autorizzazione del personale e si effettua in base alle norme previste dal presente Regolamento [Art. 3].
  • Al termine della consultazione le opere devono essere riconsegnate al personale.
  1. È disponibile il servizio di prestito, limitatamente alle opere per le quali esso è previsto [Art. 4]

 

Art. 3

  • Riproduzioni

 

  1. Le opere possono essere riprodotte previa compilazione di un apposito Modulo di Richiesta e concessione dell’autorizzazione da parte del personale.
  2. La riproduzione può essere negata o limitata per motivate esigenze di conservazione e tutela del documento oggetto della richiesta.
  • Le opere possono essere riprodotte esclusivamente per uso personale ed entro il limite massimo del 15%, escluse le eventuali pagine pubblicitarie, ai sensi della Legge 633/41 per la tutela dei diritti d’autore.
  1. Le riproduzioni di documenti su supporto informatico o cartaceo sono concesse ad uso strettamente personale, non possono pertanto essere duplicate, divulgate o utilizzate per fini di lucro.
  2. Le riproduzioni possono essere utilizzate esclusivamente per la finalità dichiarata nella richiesta e per la quale è stata concessa l’autorizzazione.
  3. È esclusa la cessione a terzi del diritto d’uso delle riproduzioni.
  • Le riproduzioni non possono essere in alcun modo alterate.
  • Il richiedente si impegna a sollevare l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea da qualsiasi forma di responsabilità derivante dall’uso improprio delle riproduzioni
  1. La riproduzione può essere effettuata con fotocamera e altri mezzi di fotoriproduzione di proprietà dell’utente, previa richiesta e autorizzazione concessa dal personale.
  2. Sarà cura del personale responsabile valutare se il tipo di riproduzione sia compatibile con la natura e le condizioni del materiale.
  3. Le spese sostenute per l’erogazione del servizio di fotocopiatura sono a carico dell’utente.

 

Art. 4

  1. Servizio prestito

4.1 Disposizioni generali

 

  1. Sono ammessi al prestito gli utenti di età superiore ai diciotto anni.
  2. Per l’iscrizione al prestito è necessario presentare un documento di identità e compilare una apposita Scheda di Registrazione.
  • Per accedere al prestito è necessario compilare un Modulo di Richiesta consegnato dal personale.
  1. Compete all’ILSREC stabilire quali opere siano ammesse al prestito e valutare per quali effettuare la richiesta del servizio di prestito interbibliotecario.

 

4.2 Prestito bibliotecario

 

  1. Il prestito a domicilio dura sette giorni.
  2. È possibile richiedere il prestito di massimo tre volumi.
  • Le opere concesse in prestito devono essere trattate con la massima cura e restituite nelle condizioni nelle quali sono state prelevate dalla Biblioteca.
  1. In caso di smarrimento o danneggiamento, l’utente è tenuto a fornire una copia dell’opera smarrita o danneggiata o a rifonderne il valore commerciale.
  2. Per la restituzione è necessario attenersi alla scadenza indicata nel Modulo di Richiesta.
  3. Il mancato rispetto delle norme previste per il servizio di prestito bibliotecario e interbibliotecario costituiscono motivo di esclusione dall’accesso al servizio.

 

4.3 Prestito interbibliotecario

 

  1. La durata del prestito interbibliotecario è stabilita dalla biblioteca mittente.
  2. La biblioteca ricevente, quale garante del corretto utilizzo e della restituzione del materiale, potrà valutare eventuali restrizioni.
  • Il prestito a domicilio delle opere volume oggetto di prestito interbibliotecario potrà avvenire, nei tempi concordati con la biblioteca ricevente, al fine di garantire la restituzione tramite spedizione entro i termini stabiliti, salvo richiesta della Biblioteca mittente di consentirne la consultazione esclusivamente nei locali della Biblioteca ricevente.
  1. Le opere concesse in prestito devono essere trattate con la massima cura e restituite nelle condizioni nelle quali sono state prelevate dalla Biblioteca.
  2. In caso di smarrimento o danneggiamento, l’utente è tenuto a fornire una copia dell’opera smarrita o danneggiata o a rifonderne il valore commerciale.
  3. Per la restituzione è necessario attenersi alla scadenza indicata nel Modulo di Richiesta.
  • Il mancato rispetto delle norme previste per il servizio di prestito bibliotecario e interbibliotecario costituiscono motivo di esclusione dall’accesso al servizio.

Per ogni particolare situazione non prevista dalle presenti norme si rimette alle normative vigenti in materia di tutela dei beni archivistici e librari.

*********°°

Il Consiglio Generale dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ha facoltà di emanare ogni altra norma volta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio archivistico e librario in esso conservato e al mantenimento dell’ordine e della qualità del servizio, stabilendo integrazioni e modifiche al presente Regolamento organizzativo in coerenza con lo spirito e la lettera dello Statuto.

 

ILSREC

istituto ligure

per la storia della resistenza

e dell’età contemporanea

Condividi questo articolo se lo hai trovato interessante