Regolamento e modalità di consultazione

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ILSREC

ISTITUTO LIGURE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA CONTEMPORANEA

VIA DEL SEMINARIO 16  ●  16121 GENOVA ● TEL. 010 5576091

ilsrec@ilsrec.it

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REGOLAMENTO ARCHIVIO

L’accesso all’Archivio dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” e la fruizione dei servizi di consultazione, riproduzione e prestito implicano l’osservazione delle norme previste dal presente Regolamento, finalizzate alla tutela del patrimonio documentario e a una corretto utilizzo dei servizi stessi.

 

 

NOTA: Per informazioni sulle modalità e i tempi di accesso all’archivio e alla biblioteca verranno prese in considerazione esclusivamente le mail inviate a questo indirizzo: archivio@ilsrec.it

 

Art. 1
Natura e finalità dell’ILSREC

L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” (ILSREC), nato nel 1947 dall’Ufficio stralcio del Cln regionale della Liguria, inaugurato nel 1948 e formalmente costituitosi, con atto notarile, nel 1950 come “Istituto storico della Resistenza in Liguria”, si impegna nella raccolta, sistemazione e catalogazione di documentazione e nella promozione dello studio e
della conoscenza della storia del Novecento.
Da Statuto (Art. 3), sono pertanto suoi compiti:
a) raccogliere ed ordinare tutti i documenti e i cimeli che interessano la storia della Resistenza e le pubblicazioni, comunicazioni etc…, per quanto riguarda in modo particolare la Liguria, ovunque apparse o che appariranno al riguardo; raccogliere testimonianze dei partecipanti
alla lotta, promuovere inchieste presso privati ed enti; accertare dati storici sull’attività militare, politica, economica e sociale di quel periodo;
b) gestire e organizzare un archivio e una biblioteca specializzati, in modo tale da consentirne la regolamentata consultazione da parte dei Soci, degli studiosi e di privati cittadini;
c) promuovere e patrocinare iniziative e manifestazioni culturali, anche d’intesa con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli ideali e agli scopi dell’Istituto; editare monografie riguardanti gli argomenti rispondenti alle finalità dell’ILSREC, studi sistematici e pubblicazioni periodiche e non periodiche di carattere storico, promuovere all’uopo anche l’assegnazione di borse di studio per studenti e ricercatori;
d) svolgere attività didattica e formativa in relazione all’intera storia contemporanea, con particolare riguardo alle vicende del fascismo e della Resistenza, anche in collaborazione con le Autorità scolastiche;
e) coordinare a livello regionale le attività degli Istituti liguri della Resistenza che godono della loro autonomia statutaria, finanziaria ed organizzativa. Il coordinamento è svolto dal Presidente dell’ILSREC di concerto con i Presidenti degli Istituti della Liguria;
f) pubblicare le proprie riviste e altre pubblicazioni per la divulgazione della sua attività di ricerca storiografica, di promozione didattica, di confronto e dibattito culturale.

Art. 2
Consultazione

2.1 Criteri e modalità di accesso

I. Per essere ammessi alla consultazione dell’Archivio ILSREC, l’utente deve compilare la domanda di ammissione su apposito Modulo e presentarla, unitamente a un proprio documento di identità valido, al personale. La domanda dovrà essere aggiornata nel caso
intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato nella stessa.
II. Sono ammessi alla consultazione dell’Archivio ILSREC studiosi e ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. I minori possono accedere, previa autorizzazione, purché accompagnati da un adulto garante.
III. L’accesso alla consultazione dell’Archivio ILSREC è consentito, esclusivamente su appuntamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, al mattino. Tempi e modalità delle stesse saranno concordati con l’utente, compatibilmente con l’attività e in base alla disponibilità del personale dell’Istituto. Qualora sopraggiunte esigenze legate all’attività dell’Istituto rendessero necessario il differimento di un appuntamento fissato con l’utenza, sarà cura dell’Istituto concordare una data successiva. Per ragioni organizzative le richieste di consultazione devono pervenire, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima.
IV. Per accedere al servizio di consultazione è necessario:
– firmare il Registro giornaliero delle presenze;
– compilare l’apposito Modulo di Richiesta da consegnarsi dal personale.
V. Non possono essere introdotte nella Sala di consultazione cartelle, borse, contenitori e
custodie di qualsiasi genere che dovranno essere depositati negli appositi spazi per la
custodia.
VI. L’ILSREC si riserva, comunque, ogni decisione sull’accoglimento delle richieste di
consultazione del materiale archivistico e bibliotecario.

2.2 Disposizioni generali

I. L’utente ammesso alla consultazione prende posto al tavolo che gli viene assegnato dal personale nella Sala predisposta alla consultazione.
II. La ricerca dei documenti è effettuata dal personale, tramite l’interrogazione dei cataloghi informatizzati e database.
III. Non è consentito, per nessun motivo, uscire dalla Sala studio portando con sé materiale dell’Archivio.
IV. Non è consentito introdurre nella Sala studio pennarelli, materiali coloranti, cibi, bevande e qualsiasi genere di oggetti e sostanze atte a causare il danneggiamento del materiale archivistico.
V. Effettuare riproduzioni dei documenti senza la preventiva autorizzazione del personale.
VI. Al fine di garantire il silenzio in Sala non è permesso l’uso di telefoni cellulari per conversazioni.
VII. Il personale sarà disponibile a fornire all’utenza assistenza e indicazioni entro i limiti di disponibilità imposti dall’adempimento dell’attività dell’Istituto.
VIII. Il mancato rispetto delle norme enunciate nel presente Regolamento, eventuali danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e sottrazioni di materiale costituiscono motivo di esclusione dall’accesso alla consultazione dell’Archivio e della Biblioteca ILSREC, oltre che denunciati all’Autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali.

2.3 Norme per la consultazione

I. Possono essere richiesti non più di tre faldoni per ogni sessione di consultazione.
II. All’utente è consegnato non più di un faldone d’archivio per ogni prelievo.
III. È rigorosamente vietato apporre, in ogni parte del materiale archivistico, scritte, sottolineature, note, evidenziature, pieghe, effettuare cancellature e compiere qualsiasi altra azione atta a causarne l’alterazione e il deterioramento.
IV. L’utente deve rigorosamente mantenere la posizione originaria dei documenti all’interno dei fascicoli, buste e raccoglitori, in assenza o in presenza di numerazione e in qualsiasi posizione esse si trovino, segnalando eventualmente al personale le anomalie riscontrate.
V. La riproduzione di documenti è consentita previa compilazione di un apposito Modulo di Richiesta e autorizzazione del personale e si effettua in base alle norme previste dal presente Regolamento [Art. 3].
VI. Al termine della consultazione i documenti devono essere riordinati e riposti con la massima cura nei fascicoli, buste e contenitori dai quali sono stati estratti e riconsegnati al personale.

2.4 Consultabilità dei documenti

I documenti conservati nell’Archivio sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato, di quelli contenenti dati sensibili (D.Leg. 196/2003 – Codice in materia di gestione dei dati personali e D.Leg. 42/2004 – Codice dei Beni culturali e del paesaggio), dei fondi in corso di riordinamento e inventariazione, delle unità archivistiche in cattivo stato di conservazione e/o in attesa di restauro.

Art. 3
Riproduzione di documenti

I. Il materiale d’Archivio può essere riprodotto previa compilazione di un apposito Modulo di Richiesta e concessione dell’autorizzazione da parte del personale.
II. La riproduzione può essere negata o limitata per motivate esigenze di conservazione e tutela del documento oggetto della richiesta, in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei diritti d’autore, delle norme vigenti per la tutela della privacy o per altri vincoli ai quali il bene potrebbe essere sottoposto.
III. Non possono essere oggetto di riproduzione intere serie archivistiche o singole unità deteriorate o deteriorabili.
IV. Le pubblicazioni conservate nei fondi archivistici possono essere riprodotte esclusivamente per uso personale ed entro il limite massimo del 15%, escluse le pagine pubblicitarie, ai sensi della Legge 633/41 per la tutela dei diritti d’autore.
V. Le riproduzioni di documenti su supporto informatico o cartaceo sono concesse ad uso strettamente personale, non possono pertanto essere duplicate, divulgate o utilizzate per fini di lucro.
VI. In caso di riproduzioni a scopo di pubblicazione, si rimanda alle disposizioni sancite dal presente Regolamento [Art. 4].
VII. Le riproduzioni possono essere utilizzate esclusivamente per la finalità dichiarata nella richiesta e per la quale è stata concessa l’autorizzazione.
VIII. È esclusa la cessione a terzi del diritto d’uso delle riproduzioni.
IX. Le riproduzioni non possono essere in alcun modo alterate.
X. Il richiedente si impegna a sollevare l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea da qualsiasi forma di responsabilità derivante dall’uso improprio delle riproduzioni
XI. La riproduzione può essere effettuata con fotocamera e altri mezzi di fotoriproduzione di proprietà dell’utente, previa richiesta e autorizzazione del personale.
XII. Compete al personale responsabile valutare se il tipo di riproduzione sia compatibile con la natura e le condizioni dei documenti.
XIII. I documenti dei quali si richiede la riproduzione devono essere individuati e indicati dall’utente mediante opportuni riferimenti, in modo da non alterare l’ordine originario dei documenti.
XIV. Le spese sostenute per l’erogazione del servizio di fotocopiatura e fotoriproduzione sono a carico dell’utente.

Art. 4
Pubblicazione di documenti

I. I soggetti autorizzati alla riproduzione che intendono utilizzare materiale d’Archivio per pubblicazioni a stampa o sul web, tesi di laurea e di dottorato, relazioni di convegni e seminari, filmati tv o altre videoproduzioni e qualsiasi altro tipo di elaborato oggetto di pubblicazione e divulgazione, sono tenuti alla compilazione di un apposito Modulo di Richiesta.
II. Per la pubblicazione di documenti soggetti alla normativa sulla tutela dei diritti d’autore, la concessione dell’autorizzazione da parte dell’Istituto sarà subordinata alla concessione dell’autorizzazione da parte del titolare dei diritti.
III. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione il richiedente deve impegnarsi a:
– attenersi alle disposizioni sui diritti d’autore e alla normativa per la tutela della
privacy;
– non duplicare, divulgare o utilizzate le riproduzioni per fini di lucro;
– non cederne l’utilizzo a terzi;
– limitarne l’utilizzo esclusivamente alla finalità dichiarata nella richiesta per la qualeè stata concessa l’autorizzazione;
– non alterare in alcun modo le riproduzioni;
– sollevare l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea da qualsiasi forma di responsabilità derivante dall’uso improprio delle riproduzioni;
– citare nella pubblicazione la fonte archivistica con le modalità indicate nel presente Regolamento [Art. 5];
– donare all’ILSREC una copia della pubblicazione che verrà depositata nella Biblioteca dell’Istituto.

Art. 5
Citazione archivistica

I. I soggetti che intendono utilizzare i documenti dell’Archivio ILSREC per pubblicazioni sono tenuti a citare la fonte archivistica, indicando con esattezza il fondo, il numero della busta, il numero del fascicolo. Tale disposizione ha il fine di consentire la reperibilità dei documenti
citati nell’opera, favorendo eventuali ulteriori studi da parte di altri ricercatori e garantendo la trasparenza e il rigore scientifico.
Per ogni particolare situazione non prevista dalle presenti norme si rimette alle normative vigenti in materia di tutela dei beni archivistici e librari.

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Il Comitato di Presidenza dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” ha facoltà di emanare ogni altra norma volta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio archivistico e librario in esso conservato e al mantenimento dell’ordine e della qualità del servizio, stabilendo integrazioni e modifiche al presente Regolamento organizzativo in coerenza con lo spirito e la lettera dello Statuto.
Genova, 17 gennaio 2019

 

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