modalità di consultazione

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO E DELLA BIBLIOTECA ILSREC

L’accesso all’archivio e alla biblioteca dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e la fruizione dei servizi di consultazione, riproduzione di documenti e prestito implicano l’osservazione delle norme previste dal presente Regolamento, finalizzate alla tutela del patrimonio archivistico e librario e ad una corretta gestione dei servizi stessi.

 

I.  Natura e finalità dell’Archivio e della Biblioteca ILSREC

L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (ILSREC), nato nel 1947 dall’Ufficio stralcio del Cln regionale della Liguria, inaugurato nel 1948 e formalmente costituitosi, con atto notarile,  nel 1950 come “Istituto storico della Resistenza in Liguria, si impegna nella raccolta sistemazione, catalogazione di documentazione e nella promozione dello studio e della conoscenza della storia del Novecento. Da Statuto, sono pertanto suoi compiti:

a) per quanto riguarda in modo particolare la Liguria raccogliere ed ordinare tutti i documenti e i cimeli che interessano la storia della Resistenza e le pubblicazioni, comunicazioni etc. ovunque apparse o che appariranno al riguardo; raccogliere testimonianze dei partecipi alla lotta, promuovere inchieste presso privati ed enti; accertare dati storici sull’attività militare, politica, economica e sociale di quel periodo;

b) gestire e organizzare un archivio e una biblioteca specializzata in modo tale da consentirne la regolamentata consultazione da parte dei Soci, degli studiosi e di privati cittadini;

c) promuovere, patrocinare iniziative e manifestazioni culturali anche d’intesa con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli ideali e agli scopi dell’Istituto; editare monografie riguardanti gli argomenti rispondenti alle finalità dell’ILSREC, studi sistematici e pubblicazioni periodiche e non periodiche di carattere storico, promuovere all’uopo anche l’assegnazione di borse di studio per studenti e ricercatori;

d) svolgere attività didattica e formativa in relazione all’intera storia contemporanea, con particolare riguardo alle vicende del fascismo e della Resistenza, anche in collaborazione con le Autorità scolastiche;

e) coordinare a livello regionale le attività degli Istituti liguri della Resistenza che godono della loro autonomia statutaria, finanziaria ed organizzativa.

Il coordinamento è svolto dal Presidente dell’ILSREC di concerto con i Presidenti degli Istituti della Liguria.

f) pubblicare le proprie riviste e altre pubblicazioni per la divulgazione della sua attività di ricerca storiografica,  di promozione didattica, di confronto e dibattito culturale.

II. Criteri e modalità di ammissione alla consultazione

  1. L’accesso alla consultazione dell’Archivio e della Biblioteca è consentito, su appuntamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Qualora, sopraggiunte esigenze legate all’attività dell’Istituto rendessero necessario il differimento di un appuntamento concordato con l’utenza, sarà cura dell’Istituto concordare una successiva data.
  2. Per usufruire del servizio occorre aver compiuto diciotto anni.
  3. Per accedere al servizio di consultazione è necessario
  • firmare il Registro giornaliero delle presenze
  • compilare l’apposito modulo di richiesta consegnato dal personale.
  1. I libri di proprietà dell’utente devono essere esibiti al personale.
  2. Non possono essere introdotte nella sala di consultazione cartelle o borse. Chi ne fosse provvisto è tenuto a depositarle.

 

III. Norme generali per la consultazione

  1. L’utente ammesso alla consultazione prende posto al tavolo che gli viene assegnato dal personale nella sala predisposta alla consultazione.
  2. La ricerca del materiale archivistico e delle opere della Biblioteca è effettuata dal personale, tramite l’interrogazione dei cataloghi informatizzati e database.
  3. Non è consentito, per nessun motivo, uscire dalla sala studio portando con sé materiale dell’Archivio o volumi della Biblioteca.
  4. È rigorosamente vietato apporre, in ogni parte del materiale archivistico o delle opere conservate nella Biblioteca, scritte, sottolineature, note, evidenziazioni, pieghe e compiere qualsiasi altra azione atta a causarne l’alterazione e il deterioramento.
  5. Non è possibile fotoriprodurre il materiale senza autorizzazione.
  6. La riproduzione è consentita previa compilazione di un apposito modulo di richiesta e autorizzazione del personale e in base alle norme previste dal presente Regolamento [Par. VI.13].
  7. Al fine di garantire il silenzio in sala, non è permesso l’uso di telefoni cellulari per conversazioni.
  8. Il personale sarà disponibile per fornire all’utenza assistenza e indicazioni entro i limiti di disponibilità imposti dall’adempimento dell’attività dell’Istituto.

 Il mancato rispetto delle norme enunciate nel presente Regolamento, eventuali danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e sottrazioni di materiale costituiscono motivo di esclusione dall’accesso alla consultazione dell’Archivio e della Biblioteca.

La consultazione è gratuita.

 

IV. Consultazione dell’Archivio

  1. La consultazione di documenti soggetti alla normativa sulla tutela dei diritti d’autore è consentita previa compilazione di una dichiarazione da parte dell’utente e concessione dell’autorizzazione.
  2. La consultazione di documenti contenenti dati personali, nel rispetto delle norme previste dal D. L. n. 41, art. 122-127 del 22 gennaio 2004, dal provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001 e dal D. L n. 196 del 30 giugno 2003 per la tutela della privacy, è vincolata alla concessione di una autorizzazione, previa presentazione di motivata richiesta scritta.
  3. Possono essere richiesti non più di tre faldoni per ogni sessione di consultazione.
  4. All’utente verrà consegnato non più di un faldone d’archivio per ogni prelievo.
  5. Il ricercatore è tenuto a consultare un faldone alla volta.
  6. L’utente deve rigorosamente mantenere la posizione originaria dei documenti all’interno dei fascicoli, buste e raccoglitori, in assenza o in presenza di numerazione e in qualsiasi posizione esse si trovino, segnalando eventualmente al personale le anomalie riscontrate.
  7. Al termine della consultazione i documenti devono essere riordinati e riposti con la massima cura nei fascicoli, buste e contenitori dai quali sono stati estratti e riconsegnati al personale.
  8. Gli utenti possono richiedere di trattenere in deposito il materiale d’archivio per successive consultazioni per un massimo di dieci giorni dalla data della richiesta.

 

V. Consultazione della Biblioteca

  1. E’ consentita la richiesta di un massimo di cinque volumi per ogni sessione di consultazione.
  2. Al termine della consultazione i volumi devono essere riconsegnati al personale.
  3. Gli utenti possono richiedere di trattenere in deposito i volumi  per successive consultazioni per un massimo di sette giorni dalla data della richiesta.
  4. È disponibile il servizio di prestito [Par. IX]

 

VI. Riproduzione di documenti e pubblicazioni

  1. Il materiale d’Archivio e i volumi della Biblioteca possono essere riprodotti previa compilazione di un apposito modulo di richiestae concessione dell’autorizzazione da parte del personale.
  2. La riproduzione può essere negata o limitata per motivate esigenze di conservazione e tutela del documento oggetto della richiesta, in ottemperanza della normativa sulla tutela dei diritti d’autore, delle norme vigenti per la tutela della privacy o per altri vincoli ai quali il bene potrebbe essere sottoposto.
  3. Non possono essere oggetto di riproduzione intere serie archivistiche o singole unità deteriorate o deteriorabili.
  4. I volumi della Biblioteca possono essere riprodotti esclusivamente per uso personale ed entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine pubblicitarie, ai sensi della Legge 633/41 per la tutela del diritto d’autore.
  5. Le riproduzioni di documenti su supporto informatico o cartaceo sono concesse ad uso strettamente personale, non possono pertanto essere duplicate, divulgate o utilizzate per fini di lucro.
  6. In caso di riproduzioni a scopo di pubblicazione, si rimanda alle disposizioni sancite dal presente Regolamento [Par. VII].
  7. Le riproduzioni possono essere utilizzate esclusivamente per la finalità dichiarata nella richiesta e per la quale è stata concessa l’autorizzazione.
  8. È esclusa la cessione a terzi del diritto d’uso delle riproduzioni.
  9. Le riproduzioni non possono essere in alcun modo alterate.
  10. Il richiedente si impegna a sollevare l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea da qualsiasi forma di responsabilità derivante dall’uso improprio delle riproduzioni
  11. La riproduzione può essere effettuata con fotocamera e altri mezzi di fotoriproduzione di proprietà dell’utente, previa richiesta e autorizzazione del personale.
  12. Sarà cura del personale responsabile valutare se il tipo di riproduzione è compatibile con la natura e le condizioni del materiale.
  13. Le spese sostenute per l’erogazione del servizio di fotocopiatura sono a carico dell’utente.
  14. I documenti dei quali si richiede la riproduzione devono essere individuati dall’utente e indicati mediante opportuni riferimenti, in modo da non alterare l’ordine originario dei documenti.
  15. Al fine di non danneggiare il materiale archivistico l’utente deve impiegare la massima cautela nelle operazioni di fotoriproduzione.

VII. Pubblicazione di documenti

  1. I soggetti autorizzati alla riproduzione che intendono utilizzare materiale d’Archivio per pubblicazioni a stampa o sul web, tesi di laurea e di dottorato, relazioni di convegni e seminari, filmati tv e altre videoproduzioni e qualsiasi altro tipo di elaborato oggetto di pubblicazione e divulgazione, sono tenuti alla compilazione di un apposito modulo di richiesta.
  2. Per la pubblicazione di documenti soggetti alla normativa sulla tutela del diritto d’autore, la concessione dell’autorizzazione da parte dell’Istituto sarà subordinata alla concessione dell’autorizzazione da parte del titolare dei diritti.
  3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione il richiedente deve impegnarsi a:

  a) attenersi alle disposizioni sul diritto d’autore e alla normativa per la tutela della privacy;

  b) non duplicare, divulgare o utilizzate le riproduzioni per fini di lucro;

  c) non cederne l’utilizzo a terzi;

  d) limitarne l’utilizzo  esclusivamente alla finalità dichiarata nella richiesta per la quale è stata concessa l’autorizzazione;

  e) non alterare in alcun modo le riproduzioni;

  f) sollevare l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea da qualsiasi forma di responsabilità derivante dall’uso improprio delle   riproduzioni;

  g) citare nella pubblicazione la fonte archivistica con le modalità indicate nel presente Regolamento [Par. VIII];

  h) donare all’ILSREC una copia della pubblicazione che verrà depositata nella Biblioteca dell’Istituto.

VIII. Citazione archivistica

1.      I soggetti che intendono utilizzare i documenti dell’Archivio ILSREC per pubblicazioni sono tenuti a citare la fonte archivistica, indicando con esattezza il fondo, il numero della busta, il numero del fascicolo. Tale disposizione ha il fine di consentire la reperibilità dei documenti citati nell’opera, favorendo eventuali ulteriori studi da parte di altri ricercatori e garantendo la trasparenza e il rigore scientifico.

 

IX. Servizio prestito

Disposizioni generali

  1. Sono ammessi al prestito bibliotecario gli utenti di età superiore ai diciotto anni.
  2. Per l’iscrizione al prestito è necessario presentare un documento di identità e compilare una apposita scheda di registrazione.
  3. Per accedere al prestito è necessario compilare un modulo di richiesta consegnato dal personale.
  4. Compete alla Direzione stabilire quali le opere siano ammesse al prestito bibliotecario e valutare per quali opere effettuare la richiesta del servizio di prestito interbibliotecario.
  5. I libri concessi in prestito devono essere trattati con la massima cura e restituiti nelle condizioni nelle quali cui sono stati prelevati dalla Biblioteca.
  6. In caso di smarrimento o danneggiamento, il lettore è tenuto a fornire una copia dell’opera smarrita o danneggiata o a rifonderne il valore commerciale.
  7. Per la restituzione del prestito è necessario attenersi alla scadenza indicata nel modulo di richiesta.
  8. Il mancato rispetto delle norme previste per il servizio di prestito bibliotecario e interbibliotecario, costituiscono motivo di esclusione dall’accesso al servizio.

Prestito bibliotecario

  1. Il prestito bibliotecario a domicilio dura quattordici giorni ed è eventualmente prorogabile, previa comunicazione della richiesta, fino a un massimo di sette giorni, non ulteriormente prorogabili, qualora l’opera non sia richiesta da altro utente o necessaria all’effettuazione di ricerche connesse all’attività dell’Istituto stesso.
  2. È possibile richiedere il prestito di massimo di tre volumi.
  3. In caso di smarrimento o danneggiamento di un libro concesso in prestito bibliotecario, il lettore è tenuto a fornire una copia dell’opera smarrita o a rifonderne il valore commerciale alla Biblioteca.

Prestito interbibliotecario

  1. Il numero delle opere e la durata del prestito sono stabilite dal regolamento proprio della biblioteca mittente, salvo eventuali accordi fra la biblioteca mittente e la ricevente.
  2. Il prestito interbibliotecario del volume avrà la durata stabilita dalla biblioteca mittente.
  3. La biblioteca ricevente, quale garante del corretto utilizzo e della restituzione del materiale, potrà valutare eventuali limitazione rispetto alle richieste della biblioteca mittente.
  4. Il prestito a domicilio del volume oggetto di prestito interbibliotecario potrà avvenire, nei tempi concordati con la biblioteca ricevente, al fine di garantire la restituzione tramite spedizione entro i termini stabiliti, salvo richiesta della Biblioteca mittente di consentirne la consultazione esclusivamente nei locali della Biblioteca ricevente.
  5. In caso di smarrimento o danneggiamento di un libro avuto in prestito interbibliotecario, il lettore è tenuto a fornire una copia dell’opera o a rifonderne il valore commerciale alla Biblioteca mittente.

Per ogni particolare situazione non prevista dalle presenti norme si rimette alle normative vigenti in materia di tutela dei beni archivistici e librari.

L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ha facoltà di emanare ogni altra norma che, nello spirito del presente Regolamento, sia volta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio archivistico e librario in esso conservato e al mantenimento dell’ordine e della qualità del servizio.

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Autore dell'articolo: Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell′Età Contemporanea

ILSREC - Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Questo Istituto, fin dalla sua fondazione nell'immediato dopoguerra persegue, con spirito di verità e rigore scientifico, lo studio e la divulgazione dei molteplici aspetti che hanno mosso e caratterizzato la Resistenza, nel quadro degli eventi che hanno drammaticamente segnato l’intera storia del Novecento.

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